Definizioni e riferimenti normativi
Cos’è una colonia felina?
È un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La Legge 281/91 pone l’accento proprio sulla “territorialità”, stabilendo che, in base alle loro caratteristiche etologiche di animali stanziali, i gatti hanno necessità di un riferimento territoriale.
Cosa si intende per “habitat di colonia felina”?
Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente anche un solo felino allo stato libero, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno da cittadini (art. 14bis co. 1, L.R. 10/97).
Come sono tutelate le colonie feline?
La Regione Marche promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat (art. 14, co. 1, L.R. 10/97).
Le colonie feline sono tutelate dai Comuni singoli o associati e dalle Unioni montane che provvedono, direttamente o attraverso convenzioni stipulate con associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla L.R. 15/2012, alla manutenzione del territorio in caso di suolo pubblico e alla vigilanza del benessere degli animali in caso il territorio dell’habitat sia di proprietà privata, nonché al coordinamento dei privati cittadini gestori delle colonie (art. 14bis co. 2, L.R. 10/97).
È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà (art. 2, co. 7, L. 281/91).
Anche il nostro codice penale dedica un intero titolo (TITOLO IX-BIS) ai Delitti contro il sentimento per gli animali e stabilisce, in particolare, che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (art. 544bis, Codice Penale). Inoltre, all’articolo successivo (rubricato Maltrattamento di animali), si legge che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale (art. 544ter, Codice Penale).